Art. 61
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Nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile delle Casse di risparmio istituite a scopo di beneficenza si determina anco l'ammontare dei redditi derivanti da buoni del Tesoro intestati alle Casse e tenuti da esse in portafoglio, o da mutui fatti a provincie, comuni, Opere pie ed altri enti morali, e l'imposta pagata sopra questi redditi per via di ritenuta diretta o di rivalsa si detrae da quella che la Cassa deve o per conto proprio o per conto dei depositanti.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva