Art. 61
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Nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile delle Casse di risparmio istituite a scopo di beneficenza si determina anco l'ammontare dei redditi derivanti da buoni del Tesoro intestati alle Casse e tenuti da esse in portafoglio, o da mutui fatti a provincie, comuni, Opere pie ed altri enti morali, e l'imposta pagata sopra questi redditi per via di ritenuta diretta o di rivalsa si detrae da quella che la Cassa deve o per conto proprio o per conto dei depositanti. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
13Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Testo vigente dal 15 marzo 1923 al 14 giugno 1924 · versione 13 su Normattiva