Art. 65
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Sull'imposta principale che si riscuote mediante ruoli nominativi e sugli aumenti ordinati dalla legge annuale dei bilanci e' stabilita un'addizionale del 2 per cento per le spese di distribuzione dell'imposta.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva