Art. 65
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 ottobre 1924 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
13Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804
14Il Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato C) che "Sono estese al territorio di Fiume annesso al Regno le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta di ricchezza mobile: a) testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021; serie 2ª (articoli 1 a 71)".
con decorrenza dal 1 gennaio 1925
Il Regio D.L. 16 ottobre 1924, n. 1613, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che resta soppressa, con decorrenza dal 1° gennaio 1925, "[...] l'addizionale del 2 per cento, per spese di distribuzione, di cui all'art. 65 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, serie 2ª sull'imposta di ricchezza mobile".
Testo vigente dal 21 ottobre 1924 al 1 gennaio 1960 · versione 15 su Normattiva