Art. 66
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →
[1]La cessazione di reddito che avvenga durante l'anno da' diritto allo sgravio dell'imposta dal giorno della cessazione.
[2]La cessazione dei redditi indicati nella lettera a dell'art. 54 si intendera' verificata colla esazione del capitale, e proporzionatamente alla quota esatta, se l'esazione sia stata parziale.
[3]La cessazione dei redditi suindicati per l'esazione del capitale dovra' sempre essere dimostrata con l'estratto autentico dell'atto pubblico da cui puo' desumersi la liberazione del debitore, o colla indicazione della data e dell'ufficio in cui l'atto pubblico o privato fu registrato.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva