Art. 66
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[1]La cessazione di reddito che avvenga durante l'anno da' diritto allo sgravio dell'imposta dal giorno della cessazione.
[2]La cessazione dei redditi indicati nella lettera a dell'art. 54 si intendera' verificata colla esazione del capitale, e proporzionatamente alla quota esatta, se l'esazione sia stata parziale.
[3]La cessazione dei redditi suindicati per l'esazione del capitale dovra' sempre essere dimostrata con l'estratto autentico dell'atto pubblico da cui puo' desumersi la liberazione del debitore, o colla indicazione della data e dell'ufficio in cui l'atto pubblico o privato fu registrato. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
13Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Testo vigente dal 15 marzo 1923 al 14 giugno 1924 · versione 13 su Normattiva