Art. 71
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L'ammontare dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile sara' portato in deduzione dai redditi medesimi nella applicazione della tassa di manomorta, di cui nel testo unico delle leggi per la tassa di manomorta approvato con decreto Reale 13 settembre 1874, n. 2078 (Serie 2ª).
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva