Art. 71
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L'ammontare dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile sara' portato in deduzione dai redditi medesimi nella applicazione della tassa di manomorta, di cui nel testo unico delle leggi per la tassa di manomorta approvato con decreto Reale 13 settembre 1874, n. 2078 (Serie 2ª). 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
13Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1 dell'Allegato A) che "La disposizione dell'art. 71 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 e' sospesa fino a quando non sia applicata nei territori annessi la tassa di manomorta".
Testo vigente dal 15 marzo 1923 al 14 giugno 1924 · versione 13 su Normattiva