Art. 8

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →

[1]L'imposta sara' applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti che essi percepiscono ogni anno sia in nome proprio, sia in nome dei figli, della moglie e di altri membri della famiglia, per averne l'usufrutto o l'amministrazione libera.

[2]Vi saranno compresi non solamente i redditi certi ed in somma definita, ma anche i variabili ed eventuali derivanti dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione manufattrice o mercantile, materiale od intellettuale.

[3]Ne saranno soltanto eccettuati:

[4]1° I redditi procedenti da beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria o prediale;

[5]2° I redditi che per disposizione della presente legge siano gia' una volta assoggettati all'imposta in essa stabilita;

[6]3° I redditi delle Societa' di mutuo soccorso, salvo le disposizioni di cui all'articolo 11;

[7]4° La dotazione della Corona e gli appannaggi dei Membri della Famiglia Reale;

[8]5° Le somme pagate a titolo di rimborso di capitale;

[9]6º Il prestito autorizzato colla legge 8 marzo 1855.

Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art8 · fonte su Normattiva