Art. 8
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[1]L'imposta sara' applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti che essi percepiscono ogni anno sia in nome proprio, sia in nome dei figli, della moglie e di altri membri della famiglia, per averne l'usufrutto o l'amministrazione libera.
[2]Vi saranno compresi non solamente i redditi certi ed in somma definita, ma anche i variabili ed eventuali derivanti dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione manufattrice o mercantile, materiale od intellettuale.
[3]Ne saranno soltanto eccettuati:
[4]1° I redditi procedenti da beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria o prediale;
[5]2° I redditi che per disposizione della presente legge siano gia' una volta assoggettati all'imposta in essa stabilita;
[6]3° I redditi delle Societa' di mutuo soccorso, salvo le disposizioni di cui all'articolo 11;
[7]4° La dotazione della Corona e gli appannaggi dei Membri della Famiglia Reale;
[8]5° Le somme pagate a titolo di rimborso di capitale;
[9]6º Il prestito autorizzato colla legge 8 marzo 1855.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva