Art. 8
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[1]L'imposta sara' applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti che essi percepiscono ogni anno sia in nome proprio, sia in nome dei figli, della moglie e di altri membri della famiglia, per averne l'usufrutto o l'amministrazione libera.
[2]Vi saranno compresi non solamente i redditi certi ed in somma definita, ma anche i variabili ed eventuali derivanti dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione manufattrice o mercantile, materiale od intellettuale. 17
[3]Ne saranno soltanto eccettuati:
[4]1° I redditi procedenti da beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria o prediale;
[5]2° I redditi che per disposizione della presente legge siano gia' una volta assoggettati all'imposta in essa stabilita;
[6]3° I redditi delle Societa' di mutuo soccorso, salvo le disposizioni di cui all'articolo 11;
[7]4° La dotazione della Corona e gli appannaggi dei Membri della Famiglia Reale;
[8]5° Le somme pagate a titolo di rimborso di capitale;
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
13Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804
14Il Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 804 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato C) che "Sono estese al territorio di Fiume annesso al Regno le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta di ricchezza mobile: a) testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021; serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Il Regio D.L. 24 ottobre 1935, n. 1887, convertito con modificazioni dalla L. 8 giugno 1936, n. 1231, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Tra i redditi di cui al secondo comma dell'art. 8 del Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, si intendono compresi anche quelli occasionali comunque prodotti, i quali, pertanto, devono essere specificati nelle dichiarazioni, a mente dell'art. 18, lettera e), del Testo unico sopra citato".
Testo vigente dal 3 luglio 1936 al 1 gennaio 1960 · versione 17 su Normattiva