Art. 9

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[1]I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprieta' del fondo.

[2]La tassa di ricchezza mobile dovuta dal colono che coltiva il fondo col patto di dividere i prodotti, e' valutata senza detrazione alcuna al 5 per cento dell'imposta prediale governativa principale che colpisce il fondo, quando questa imposta sorpassa le lire 50 annue. Ove l'imposta principale non giunga a questo limite, il reddito di ricchezza mobile del colono si considera come inferiore al limite minimo. La tassa sara' anticipata dal proprietario, che avra' diritto di rivalersi sul colono, sia direttamente, sia per mezzo dell'affittuario, o di chi ha diritto a percepire la parte dominicale.

[3]Le colonie e le affittanze agrarie saranno sempre tassate come un solo ed unico ente.

Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art9 · fonte su Normattiva