Art. 9
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[1]I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprieta' del fondo.
[2]La tassa di ricchezza mobile dovuta dal colono che coltiva il fondo col patto di dividere i prodotti, e' valutata senza detrazione alcuna al 5 per cento dell'imposta prediale governativa principale che colpisce il fondo, quando questa imposta sorpassa le lire 50 annue. Ove l'imposta principale non giunga a questo limite, il reddito di ricchezza mobile del colono si considera come inferiore al limite minimo. La tassa sara' anticipata dal proprietario, che avra' diritto di rivalersi sul colono, sia direttamente, sia per mezzo dell'affittuario, o di chi ha diritto a percepire la parte dominicale.
[3]Le colonie e le affittanze agrarie saranno sempre tassate come un solo ed unico ente. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
13Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Testo vigente dal 15 marzo 1923 al 14 giugno 1924 · versione 13 su Normattiva