Art. 1
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[1]Legge doganale
[2]Art. 1.
[3]Il lido del mare, le sponde dei fiumi e dei laghi promiscui, i confini cogli altri Stati formano la linea doganale.
[4]Sono considerati fuori della linea doganale i depositi franchi, non che i due versanti fra la sommita' delle Alpi e le frontiere di Nizza e di Susa, dichiarati neutrali colla convenzione internazionale del 7 marzo 1861.
[5]Con reali decreti verranno indicati gli altri territori da considerarsi fuori della linea doganale.
[6]Nei territori neutri verso Nizza e Susa e negli altri territori, che con decreti reali venissero dichiarati fuori della linea doganale, non sono permessi depositi di merci estere soggette a diritti di confine in quantita' superiore ai bisogni degli abitanti.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva