Art. 1

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Legge doganale

[2]Art. 1.

[3]((Il lido del mare, le sponde nazionali del lago di Lugano opposte a quelle estere, i confini con gli altri Stati formano la linea doganale)).

[4]Sono considerati fuori della linea doganale i depositi franchi, non che i due versanti fra la sommita' delle Alpi e le frontiere di Nizza e di Susa, dichiarati neutrali colla convenzione internazionale del 7 marzo 1861.

[5]Con reali decreti verranno indicati gli altri territori da considerarsi fuori della linea doganale.

[6]Nei territori neutri verso Nizza e Susa e negli altri territori, che con decreti reali venissero dichiarati fuori della linea doganale, non sono permessi depositi di merci estere soggette a diritti di confine in quantita' superiore ai bisogni degli abitanti.

Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art1 · fonte su Normattiva