Art. 101

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[1]Per il contrabbando delle merci e dei generi di privativa dello Stato, nei casi previsti dagli art. 98, 99 e 100, il condannato sara' sottoposto, oltreche' alle pene stabilite dai citati articoli, alla vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza per un tempo non inferiore ad un anno ne' superiore a tre.

[2]La vigilanza speciale verra' esercitata col concorso degli agenti del corpo delle guardie di finanza.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art101 · fonte su Normattiva