Art. 101
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[1]Per il contrabbando delle merci e dei generi di privativa dello Stato, nei casi previsti dagli art. 98, 99 e 100, il condannato sara' sottoposto, oltreche' alle pene stabilite dai citati articoli, alla vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza per un tempo non inferiore ad un anno ne' superiore a tre.
[2]La vigilanza speciale verra' esercitata col concorso degli agenti del corpo delle guardie di finanza.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928 · versione 0 su Normattiva