Art. 101

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[1]((Per l'associazione di tre o piu' persone che abbia per iscopo di commettere il contrabbando e per il contrabbando, nei casi previsti dagli articoli 98, 99 e 100, il condannato sara' sottoposto, oltre che alle pene stabilite dai citati articoli, alla vigilanza speciale della autorita' di pubblica sicurezza per un tempo non inferiore ad un anno ne' superiore a tre)).

[2]La vigilanza speciale verra' esercitata col concorso degli agenti del corpo delle guardie di finanza.

Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art101 · fonte su Normattiva