Art. 101
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]((Per l'associazione di tre o piu' persone che abbia per iscopo di commettere il contrabbando e per il contrabbando, nei casi previsti dagli articoli 98, 99 e 100, il condannato sara' sottoposto, oltre che alle pene stabilite dai citati articoli, alla vigilanza speciale della autorita' di pubblica sicurezza per un tempo non inferiore ad un anno ne' superiore a tre)).
[2]La vigilanza speciale verra' esercitata col concorso degli agenti del corpo delle guardie di finanza.
Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva