Art. 104

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928. Leggi il testo vigente →

Il complice, il quale ignori l'esistenza dell'associazione, di cui all'art. 99, o ignori che nella esecuzione del reato concorrono o sian concorse le circostanze aggravanti, di che all'art. 100, sara' punito, secondo i casi, colle pene stabilite dall'art. 98 e dal primo capoverso dell'art. 99.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art104 · fonte su Normattiva