Art. 104

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((Le pene previste dagli articoli 99, 100 e 101 sono applicabili anche agli agenti principali e ai complici che, nel momento in cui hanno concorso al reato di contrabbando, conoscevano l'esistenza della associazione di cui all'art. 99, o le circostanze aggravanti di cui all'art. 100)).

Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art104 · fonte su Normattiva