Art. 107
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Nel contrabbando che si commetta nelle stazioni delle ferrovie, nei battelli a vapore, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffe' od altri luoghi pubblici, gli impresari, i capitani, i conduttori, i padroni o capi degli stabilimenti saranno, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928 · versione 0 su Normattiva