Art. 107
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((Nel contrabbando che si commette nelle stazioni ferroviarie, nei piroscafi, bastimenti, barche o in qualunque altro galleggiante, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffe' od in altri luoghi pubblici, gli impresari, i capitani, i padroni, i barcaioli, i conduttori, i proprietari, i dirigenti o capi degli stabilimenti saranno, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi)).
Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva