Art. 108

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928. Leggi il testo vigente →

[1]In tutti i casi di contrabbando la merce od il genere che si vogliano fare entrare o che siano entrati in contrabbando saranno confiscati.

[2]Saranno pure confiscati le bestie, i veicoli, i bastimenti, le barche e qualunque altro mezzo appositamente adoperato al trasporto della merce o del genere in contrabbando.

[3]Il valore delle cose confiscate sara' diviso a norma delle prescrizioni pel riparto delle multe.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art108 · fonte su Normattiva