Art. 108
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[1]In tutti i casi di contrabbando la merce od il genere che si vogliano fare entrare o che siano entrati in contrabbando saranno confiscati.
[2]Saranno pure confiscati le bestie, i veicoli, i bastimenti, le barche e qualunque altro mezzo appositamente adoperato al trasporto della merce o del genere in contrabbando.
[3]Il valore delle cose confiscate sara' diviso a norma delle prescrizioni pel riparto delle multe.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928 · versione 0 su Normattiva