Art. 108
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[1]((In tutti i casi di contrabbando la merce od il genere che ne formano oggetto saranno confiscati.
[2]Saranno pure confiscate le bestie, i veicoli, i bastimenti, le barche e qualunque altro mezzo appositamente adoperato al trasporto della merce o del genere in contrabbando.
[3]La confisca delle merci, dei generi e dei mezzi di trasporto e' applicabile anche quando essi non siano di proprieta' dell'esecutore del reato)).
Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva