Art. 108

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[1]((In tutti i casi di contrabbando la merce od il genere che ne formano oggetto saranno confiscati.

[2]Saranno pure confiscate le bestie, i veicoli, i bastimenti, le barche e qualunque altro mezzo appositamente adoperato al trasporto della merce o del genere in contrabbando.

[3]La confisca delle merci, dei generi e dei mezzi di trasporto e' applicabile anche quando essi non siano di proprieta' dell'esecutore del reato)).

Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art108 · fonte su Normattiva