Art. 11

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]L'apertura dei colli, in assenza delle persone interessate, dovra' essere fatta coll'intervento dell'autorita' giudiziaria.

[2]La somma incassata, dopo defalcati i diritti, le multe e le spese, sara' consegnata ai proprietari, ovvero depositata nella Cassa dei depositi e prestiti.

[3]Anche quando la dichiarazione sia seguita dalla visita e la dogana non abbia potuto ricuperare il suo credito da chi e' tenuto al pagamento delle somme liquidate, le merci saranno ritenute a disposizione dell'Amministrazione.

[4]Le merci non potranno essere vendute per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine, salvo il caso in cui l'acquirente si obblighi a provvedere subito alla loro riesportazione, adempiendo alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

[5]In fino a che non sia seguita la vendita, i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate, possono ricuperarle, previo il pagamento dei diritti di confine, di quelli accessori, delle multe e delle spese.

[6]Ove si tratti di merci che non sieno state gia' dichiarate e visitate per l'importazione, i diritti di confine saranno pagati solo quando le merci vengano destinate al consumo nello Stato.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art11 · fonte su Normattiva