Art. 11
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[1]L'apertura dei colli, in assenza delle persone interessate, dovra' essere fatta coll'intervento dell'autorita' giudiziaria.
[2]La somma incassata, dopo defalcati i diritti, le multe e le spese, sara' consegnata ai proprietari, ovvero depositata nella Cassa dei depositi e prestiti.
[3]((Anche quando la dichiarazione sia seguita dalla visita e la dogana non abbia potuto ricuperare il suo credito da chi e' tenuto al pagamento delle somme liquidate, le merci saranno ritenute a disposizione dell'Amministrazione. Saranno altresi' ritenute a disposizione dell'Amministrazione, pel soddisfacimento dei diritti successivamente maturati, le merci che dopo un mese dal rilascio della bolletta, di cui all'articolo 14, non siano asportate dalla dogana)).
[4]Le merci non potranno essere vendute per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine, salvo il caso in cui l'acquirente si obblighi a provvedere subito alla loro riesportazione, adempiendo alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.
[5]In fino a che non sia seguita la vendita, i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate, possono ricuperarle, previo il pagamento dei diritti di confine, di quelli accessori, delle multe e delle spese.
[6]Ove si tratti di merci che non sieno state gia' dichiarate e visitate per l'importazione, i diritti di confine saranno pagati solo quando le merci vengano destinate al consumo nello Stato.
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva