Art. 117
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[1]Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta la quale sara' riguardata come irrevocabile, puo' chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'amministrazione doganale.
[2]Se il massimo non supera cento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di secondo ordine.
[3]Se il massimo non supera trecento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di primo ordine, delle quali non sia capo d'uffizio un direttore.
[4]Se il massimo non supera lire mille, puo' decidere il direttore di dogana. Spetta eziandio al direttore la decisione, nello stesso limite del massimo di lire mille, per le contravvenzioni contestate nelle dogane poste nella sua giurisdizione territoriale, quando il massimo della multa superi la competenza dei rispettivi capi. Le facolta' indicate nel presente capoverso rientrano nelle attribuzioni dell'intendente di finanza, quando si tratti di dogane non comprese nella giurisdizione territoriale d'un direttore.
[5]La decisione spetta all'intendente di finanza udito l'avviso del capo della dogana o d'altro ufficio, in cui sia stato redatto il processo verbale di contravvenzione, quando il massimo superi lire mille e non superi lire diecimila.
[6]Quando il massimo superi lire diecimila, decide il Ministero delle finanze.
[7]La decisione amministrativa si estende in tutti i suddetti casi alla confisca, ai dazi e alle spese, ove e in quanto tali condanne accessorie occorrano.
[8]La decisione amministrativa non puo' essere emessa, se il contravventore non ha fatto il deposito della somma richiesta a garanzia dei diritti di confine, delle multe e delle spese. Il contravventore deve essere deferito al giudice ordinario, quando si tratti di contrabbando in unione o di associazione per contrabbando o di contrabbando assicurato o di qualunque altro caso di contravvenzione che sia punibile con pena corporale in via principale, oltre la multa.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva