Art. 117
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[1]((Prima che il giudice ordinario abbia emesso la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore con domanda da lui sottoscritta, la quale sara' riguardata come irrevocabile, puo' chiedere che l'applicazione delle pene pecuniarie, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'Amministrazione.
[2]Se il massimo non supera L. 300 possono decidere i capi delle dogane di secondo ordine.
[3]Se il massimo non supera L. 1000 possono decidere i capi delle dogane di primo ordine, alle quali non sia preposto un direttore.
[4]Se il massimo non supera L. 3000, puo' decidere il direttore.
[5]Se il massimo non supera le L. 10,000 puo' decidere il direttore della circoscrizione doganale anche per le contravvenzioni contestate nelle dogane poste nella sua giurisdizione territoriale, quando il massimo della pena pecuniaria supera la competenza dei rispettivi capi.
[6]La decisione spetta all'intendente di finanza, udito l'avviso del capo della dogana o d'altro ufficio in cui sia stato redatto il processo verbale di contravvenzione, quando il massimo superi L. 10,000.
[7]La decisione amministrativa si estende in tutti i suddetti casi alla confisca, ai diritti ed alle spese, ove ed in quanto tali condanne accessorie occorrano.
[8]La decisione amministrativa non puo' essere emessa, se il contravventore non ha fatto il deposito della somma richiesta a garanzia dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese. Il contravventore deve essere deferito al giudice ordinario, quando si tratti di associazione contrabbandiera o di qualunque caso di contrabbando che sia punibile con pena corporale oltre la multa)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva