Art. 118
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Se la contravvenzione doganale e' talmente connessa con altro reato qualunque, che la prova dell'una sia prova dell'altro, la causa e' rimessa al giudice competente pel reato. Compiuto il giudizio sul reato, si procedera' innanzi al giudice competente per la contravvenzione.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928 · versione 0 su Normattiva