Art. 118
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]((Se col reato doganale e' connesso altro reato, la causa e' rimessa al giudice competente per il reato connesso. Compiuto il giudizio su quest'ultimo, si procedera', per il reato doganale, innanzi all'autorita' o al giudice competente, a termini dell'art. 116, restando a tale autorita' o giudice riservati anche i definitivi provvedimenti sulle cose sequestrate per il reato doganale.
[2]Qualora peraltro trattisi di associazione o di contrabbando aggravato ai sensi degli articoli 98, 99 e 100, connessi con altri reati di competenza del tribunale, rimangono ferme le norme della competenza per connessione di reato del Codice di procedura penale)).
Testo vigente dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008 · versione 15 su Normattiva