Art. 126
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[1]Nella reintroduzione di merci spedite all'estero per esportazione temporanea scoprendosi differenze in confronto di quanto e' indicato nella bolletta d'uscita, verranno considerate in contrabbando le merci riconosciute di qualita' diversa od in quantita' superiore al cinque per cento.
[2]Se nella riesportazione di merci estere ammesse alla importazione temporanea si trovano differenze nella qualita', saranno considerate in contrabbando le merci indicate nella bolletta di cauzione in luogo delle quali ne vennero presentate altre.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 17 settembre 1919 · versione 0 su Normattiva