Art. 126
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[1]Nella reintroduzione di merci spedite all'estero per esportazione temporanea scoprendosi differenze in confronto di quanto e' indicato nella bolletta d'uscita, verranno considerate in contrabbando le merci riconosciute di qualita' diversa od in quantita' superiore al cinque per cento.
[2]Se nella riesportazione di merci estere ammesse alla importazione temporanea si trovano differenze nella qualita', saranno considerate in contrabbando le merci indicate nella bolletta di cauzione in luogo delle quali ne vennero presentate altre. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503
8Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera A) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. A. Disposizioni dei seguenti articoli del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20: [...] Articoli 125 e 126. - Differenze su merci di importazione e di esportazione temporanea".
Testo vigente dal 17 settembre 1919 al 22 dicembre 2008 · versione 9 su Normattiva