Art. 14

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[1]In prova delle seguite operazioni e' data al proprietario della merce la bolletta che attesta il pagamento dei diritti di confine, o la cauzione data pel passaggio ad altra dogana, o l'adempimento delle condizioni per la circolazione o per l'esportazione delle merci.

[2]La bolletta della dogana e' il solo documento che prova il pagamento dei diritti di confine; essa non potra' valere piu' di un anno dalla data della sua emissione. Si fa eccezione pei tessuti muniti di lamina all'atto dello sdoganamento, pei quali la prova del pagamento dei diritti di confine e' solamente il contrassegno apposto dalla dogana.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art14 · fonte su Normattiva