Art. 14
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[1]((In prova delle seguite operazioni e' data al proprietario della merce la bolletta che attesta il pagamento dei diritti o la cauzione data pel passaggio ad altra dogana o l'adempimento, in genere, delle condizioni e formalita' inerenti alla destinazione doganale delle merci.
[2]La bolletta della dogana e' il solo documento che prova il pagamento dei diritti)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva