Art. 19
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L'inosservanza di prescrizioni doganali per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali. La prova degli avvenimenti fortuiti e' a carico dei capitani, dei conduttori e degli altri interessati nelle forme stabilite dalle leggi.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva