Art. 19

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L'inosservanza di prescrizioni doganali per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali. La prova degli avvenimenti fortuiti e' a carico dei capitani, dei conduttori e degli altri interessati nelle forme stabilite dalle leggi.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art19 · fonte su Normattiva