Art. 19
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((L'inosservanza di prescrizioni doganali per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali, ma non dispensa dal pagamento dei diritti doganali che fossero dovuti sulle merci. La prova degli avvenimenti fortuiti e' a carico dei capitani, dei conduttori e degli altri interessati nelle forme stabilite dalle leggi)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva