Art. 20
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Si potra' procedere a titolo di pubblica utilita' all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali indispensabili agli uffici e posti doganali ed alla vigilanza, facendo luogo ai compensi voluti dalle leggi.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 15 agosto 1925 · versione 0 su Normattiva