Art. 20

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 agosto 1925 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Si potra' procedere a titolo di pubblica utilita' all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali indispensabili agli uffici e posti doganali ed alla vigilanza, facendo luogo ai compensi voluti dalle leggi.

[2]((I comandanti di circolo della Regia guardia di finanza, nei casi ritenuti urgenti dal Comando generale, potranno pero' procedere, per bisogni della vigilanza, direttamente alla immediata occupazione di terreni o locali, dandone poi notizia al Prefetto della Provincia, per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza)).

Testo vigente dal 15 agosto 1925 al 22 dicembre 2008 · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art20 · fonte su Normattiva