Art. 20
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[1]Si potra' procedere a titolo di pubblica utilita' all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali indispensabili agli uffici e posti doganali ed alla vigilanza, facendo luogo ai compensi voluti dalle leggi.
[2]((I comandanti di circolo della Regia guardia di finanza, nei casi ritenuti urgenti dal Comando generale, potranno pero' procedere, per bisogni della vigilanza, direttamente alla immediata occupazione di terreni o locali, dandone poi notizia al Prefetto della Provincia, per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza)).
Testo vigente dal 15 agosto 1925 al 22 dicembre 2008 · versione 14 su Normattiva