Art. 23

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[1]Le merci estere che vengono trasportate sul lago Maggiore e su quello di Garda per essere introdotte nello Stato, sia per consumo, sia per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle estreme dogane nazionali e non possono traversare il lago senza la bolletta di pagamento e di cauzione.

[2]Sono eccettuate quelle trasportate dai piroscafi che hanno a bordo agenti doganali.

[3]Nei laghi e fiumi promiscui e' proibito di bordeggiare o di mettersi in comunicazione colla terra in modo che sia agevole caricare o sbarcare merci dove non siano uffici doganali.

[4]Gli agenti doganali debbono arrestare e visitare (salva l'osservanza dei patti internazionali) le barche che danno indizio di contrabbando e scortarle alla prossima dogana, stendendo processo verbale.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art23 · fonte su Normattiva