Art. 23
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[1]Le merci estere che vengono trasportate sul lago Maggiore e su quello di Garda per essere introdotte nello Stato, sia per consumo, sia per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle estreme dogane nazionali e non possono traversare il lago senza la bolletta di pagamento e di cauzione.
[2]Sono eccettuate quelle trasportate dai piroscafi che hanno a bordo agenti doganali.
[3]Nei laghi e fiumi promiscui e' proibito di bordeggiare o di mettersi in comunicazione colla terra in modo che sia agevole caricare o sbarcare merci dove non siano uffici doganali.
[4]Gli agenti doganali debbono arrestare e visitare (salva l'osservanza dei patti internazionali) le barche che danno indizio di contrabbando e scortarle alla prossima dogana, stendendo processo verbale.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva