Art. 23
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[1]((Le merci estere che vengono trasportate sul lago Maggiore e su quello di Lugano, nei bacini di Porlezza e di Porto Ceresio, per essere introdotte nello Stato, sia per consumo, sia per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle estreme dogane nazionali e non possono traversare il lago Maggiore e i detti bacini del lago di Lugano senza la bolletta di pagamento o di cauzione. Le merci in arrivo nei tratti promiscui del lago di Lugano devono essere direttamente presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale ai sensi dell'articolo 1.
[2]Sono eccettuate dai detti obblighi le merci trasportate dai piroscafi che hanno a bordo agenti doganali.
[3]Nei tratti promiscui del lago di Lugano e' proibito di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole caricare o scaricare merci dove non siano uffici doganali.
[4]Gli agenti doganali debbono arrestare e visitare (salva l'osservanza dei patti internazionali) le barche che danno indizio di contrabbando e scortarle alla prossima dogana per la compilazione del processo verbale)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928 · versione 12 su Normattiva