Art. 23

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928. Leggi il testo vigente →

[1]((Le merci estere che vengono trasportate sul lago Maggiore e su quello di Lugano, nei bacini di Porlezza e di Porto Ceresio, per essere introdotte nello Stato, sia per consumo, sia per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle estreme dogane nazionali e non possono traversare il lago Maggiore e i detti bacini del lago di Lugano senza la bolletta di pagamento o di cauzione. Le merci in arrivo nei tratti promiscui del lago di Lugano devono essere direttamente presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale ai sensi dell'articolo 1.

[2]Sono eccettuate dai detti obblighi le merci trasportate dai piroscafi che hanno a bordo agenti doganali.

[3]Nei tratti promiscui del lago di Lugano e' proibito di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole caricare o scaricare merci dove non siano uffici doganali.

[4]Gli agenti doganali debbono arrestare e visitare (salva l'osservanza dei patti internazionali) le barche che danno indizio di contrabbando e scortarle alla prossima dogana per la compilazione del processo verbale)).

Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art23 · fonte su Normattiva