Art. 33
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[1]Dopo la verificazione delle merci, e liquidati ed esatti i diritti, e' consegnata ai contribuenti la bolletta di sdoganamento, merce' la quale essi avranno la permissione di levare le merci dalla dogana e di condurle al luogo dove sono destinate.
[2]Oltre quanto e' compreso nella dichiarazione, nella bolletta deve essere indicato il giorno e l'ora in cui e' consegnata.
[3]Per le merci non soggette a diritti di confine presentate alla dogana e' data una bolletta che attesta la loro qualita', la quantita' ed il valore.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva