Art. 33

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Dopo la verificazione delle merci, e liquidati ed esatti i diritti, e' consegnata ai contribuenti la bolletta di sdoganamento, merce' la quale essi avranno la permissione di levare le merci dalla dogana e di condurle al luogo dove sono destinate.

[2]Oltre quanto e' compreso nella dichiarazione, nella bolletta deve essere indicato il giorno e l'ora in cui e' consegnata.

[3]Per le merci non soggette a diritti di confine presentate alla dogana e' data una bolletta che attesta la loro qualita', la quantita' ed il valore.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art33 · fonte su Normattiva