Art. 33
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]((Dopo la verificazione delle merci e liquidati ed esatti i diritti, e' consegnata al contribuente la bolletta d'importazione, merce' la quale le merci potranno essere levate dalla dogana.
[2]Oltre quanto e' compreso nella dichiarazione, nella bolletta deve essere indicato il giorno in cui e' consegnata)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva