Art. 4
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[1]Nessuna operazione di carico, scarico e trasbordo di merci puo' essere eseguita sulla linea doganale senza permesso della dogana, e senza l'assistenza dei suoi agenti.
[2]Ogni operazione doganale deve essere fatta nei luoghi assegnati dall'Amministrazione.
[3]Prima di compiere le operazioni di scarico o trasbordo i capitani non possono ricevere a bordo nuove merci senza uno speciale permesso del capo dell'ufficio doganale.
[4]Questi puo' anche permettere che lo scarico ed il trasbordo delle merci avvenga senza l'assistenza degli agenti doganali.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva