Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]((Ogni operazione doganale deve essere fatta nei luoghi assegnati dall'Amministrazione.
[2]Nessuna operazione di carico, scarico e trasbordo di merci puo' essere eseguita sulla linea doganale senza permesso della dogana e senza l'assistenza dei suoi agenti.
[3]La dogana puo' prescrivere che le operazioni di carico e quelle di scarico e di trasbordo delle merci non si compiano contemporaneamente sullo stesso bastimento.
[4]Il capo dell'ufficio doganale puo' permettere che lo scarico ed il trasbordo delle merci avvengano senza l'assistenza degli agenti doganali)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva