Art. 4

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[1]((Ogni operazione doganale deve essere fatta nei luoghi assegnati dall'Amministrazione.

[2]Nessuna operazione di carico, scarico e trasbordo di merci puo' essere eseguita sulla linea doganale senza permesso della dogana e senza l'assistenza dei suoi agenti.

[3]La dogana puo' prescrivere che le operazioni di carico e quelle di scarico e di trasbordo delle merci non si compiano contemporaneamente sullo stesso bastimento.

[4]Il capo dell'ufficio doganale puo' permettere che lo scarico ed il trasbordo delle merci avvengano senza l'assistenza degli agenti doganali)).

Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art4 · fonte su Normattiva