Art. 41

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[1]Quando sia accertata la identita' delle merci destinate al transito e la loro uscita fuori della linea doganale, e' dato il certificato di scarico della bolletta di cauzione.

[2]Le merci di transito potranno per via di mare uscire soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di 30 tonnellate.

[3]Questa prescrizione e' applicabile anche per le merci che escono dai depositi franchi.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art41 · fonte su Normattiva