Art. 41
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[1]Quando sia accertata la identita' delle merci destinate al transito e la loro uscita fuori della linea doganale, e' dato il certificato di scarico della bolletta di cauzione.
[2]Le merci di transito potranno per via di mare uscire soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di 30 tonnellate.
[3]Questa prescrizione e' applicabile anche per le merci che escono dai depositi franchi.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva