Art. 41
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[1]Quando sia accertata la identita' delle merci destinate al transito e la loro uscita fuori della linea doganale, e' dato il certificato di scarico della bolletta di cauzione.
[2]((Le merci in transito potranno per via di mare uscire soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di 30 tonnellate. Potra', tuttavia, essere fatta eccezione, con le cautele che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, per l'imbarco, ad uso di bordo, di combustibili e lubrificanti, sui bastimenti di portata non maggiore di 30 tonnellate con motori meccanici)).
[3]Questa prescrizione e' applicabile anche per le merci che escono dai depositi franchi.
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva