Art. 44

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[1]Le merci sotto la diretta custodia della dogana potranno di regola rimanere in deposito due anni, non computando ne' i mesi ne' i giorni dell'anno in corso. Sulla domanda del deponente l'intendente di finanza potra' prorogare il termine sino ad altri due anni. Passati questi termini, si procedera' secondo il disposto degli art. 10 e 11.

[2]Gli altri depositi non hanno limite di tempo.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art44 · fonte su Normattiva