Art. 44
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[1]((Le merci sotto la diretta custodia della dogana potranno, di regola, rimanere in deposito due anni, non computando ne' i mesi ne' i giorni dell'anno in corso. Sulla domanda del depositante il Direttore della circoscrizione doganale potra' prorogare il termine sino ad altri due anni. Passati questi termini, si procedera' secondo il disposto degli articoli 10 e 11, per le merci che non abbiano avuto definitiva destinazione doganale, ed a termini dell'articolo 15, pel ricupero dei diritti di magazzinaggio maturati durante il deposito)).
[2]Gli altri depositi non hanno limite di tempo.
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva