Art. 46
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[1]Per estrarre le merci dal deposito, il proprietario deve fare una dichiarazione specificata nelle forme prescritte, indicando la loro nuova destinazione.
[2]Volendo riesportarle all'estero, la dogana fa la verificazione e ne vigila la uscita fuori della linea doganale.
[3]La riesportazione per via di mare puo' farsi soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di trenta tonnellate. Questa prescrizione e' applicabile anche al trasbordo delle merci destinate alla riesportazione.
[4]Se le merci sono spedite ad altra dogana, si consegna una bolletta di cauzione o lasciapassare ai termini dell'art. 36.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva