Art. 46

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[1]Per estrarre le merci dal deposito, il proprietario deve fare una dichiarazione specificata nelle forme prescritte, indicando la loro nuova destinazione.

[2]Volendo riesportarle all'estero, la dogana fa la verificazione e ne vigila la uscita fuori della linea doganale.

[3]((La riesportazione per via di mare puo' farsi soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di 30 tonnellate, salva l'eccezione dell'articolo 41, per i bastimenti con motori meccanici. Questa prescrizione e' applicabile anche al trasbordo delle merci destinate alla riesportazione)).

[4]Se le merci sono spedite ad altra dogana, si consegna una bolletta di cauzione o lasciapassare ai termini dell'art. 36.

Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art46 · fonte su Normattiva