Art. 5
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[1]Ogni operazione doganale dev'essere preceduta da una dichiarazione, da farsi dal proprietario delle merci o dal suo rappresentante nelle forme indicate dall' articolo seguente.
[2]I proprietari delle merci possono essere rappresentati o dagli spedizionieri o da altre persone munite di speciale mandato.
[3]Le norme per l'ammissione degli spedizionieri e dei mandatarii presso la dogana sono determinate con decreto reale, udito il consiglio di Stato.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva