Art. 5

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[1]Ogni operazione doganale dev'essere preceduta da una dichiarazione, da farsi dal proprietario delle merci o dal suo rappresentante nelle forme indicate dall' articolo seguente.

[2]I proprietari delle merci possono essere rappresentati o dagli spedizionieri o da altre persone munite di speciale mandato.

[3]Le norme per l'ammissione degli spedizionieri e dei mandatarii presso la dogana sono determinate con decreto reale, udito il consiglio di Stato.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art5 · fonte su Normattiva