Art. 5

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni operazione doganale dev'essere preceduta da una dichiarazione, da farsi dal proprietario delle merci o dal suo rappresentante nelle forme indicate dall' articolo seguente.

[2]I proprietari delle merci possono essere rappresentati o dagli spedizionieri o da altre persone munite di speciale mandato.

[3]((Le norme per l'ammissione degli spedizionieri e dei mandatari presso le dogane sono determinate dal regolamento. Non sono ammessi quali spedizionieri o mandatari dei proprietari delle merci coloro che abbiano appartenuto al personale dell'Amministrazione delle dogane, se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data in cui cessarono di servire in detta Amministrazione)).

Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art5 · fonte su Normattiva